Canale interno per le segnalazioni “Whistleblowing” di cui al decreto legislativo 24/2023.

Come previsto dal d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (“Decreto”), riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e delle disposizioni normative nazionali nei settori indicati dal Decreto, Fondazione Solidarietà Caritas – ETS ha approntato un canale di comunicazione interno che, tramite lo strumento informatico chiamato “Wallbreakers”, è idoneo a garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e anche la protezione da eventuali ritorsioni nei confronti delle persone coinvolte.

Per conoscere quali siano i presupposti e i requisiti che devono essere soddisfatti per poter procedere ad una segnalazione protetta dal Decreto, i termini, le condizioni e le modalità nel rispetto delle quali deve essere usato il canale interno, chi è deputato a ricevere e gestire la segnalazione trattandone i dati e le informazioni ivi contenuti e a dargli riscontro, quali sono gli effetti, le tutele, i rimedi e i diritti previsti dal Decreto in favore della persona segnalante e degli altri soggetti come definiti dalla norma; LEGGI ATTENTAMENTE QUI, prima di procedere alla segnalazione.

Lo strumento informatico denominato “Wallbreakers” consente di realizzare, attraverso un’applicazione informatica dedicata, il processo di segnalazione riguardante comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001 (a titolo esemplificativo: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture), o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione: ad esempio, alle frodi, alla corruzione e a qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell’Unione.
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell’UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

Possono effettuare le segnalazioni i seguenti soggetti:

I lavoratori dipendenti anche in prova, i tirocinanti, gli ex lavoratori, i candidati i lavoratori autonomi, i lavoratori o collaboratori dei fornitori, i liberi professionisti e consulenti, gli azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo e vigilanza o rappresentanza.

L’identità del segnalante e qualsiasi altra informazione attraverso la quale si possa evincere direttamente o indirettamente non possono essere rivelate senza il consenso del segnalante a persone diverse da coloro che sono competenti a ricevere e dare seguito alle segnalazioni.

A tale principio ci sono alcune eccezioni:

  • nell’ambito di un procedimento penale l’identità del segnalante è coperta nei modi e nei limiti dell’art. 329 cpp;
  • nell’ambito di un procedimento disciplinare se la contestazione è fondata in tutto o in parte sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante è indispensabile per la difesa dell’imputato, l’identità del segnalante potrà essere rivelata solo con il suo consenso espresso.

Anche l’identità delle persone coinvolte o delle persone menzionate dal segnalante è tutelata dall’obbligo di riservatezza fino alla conclusione dei procedimenti avviati a loro carico.

I dati gestiti dall’applicazione informatica sono memorizzati in modalità crittografata; solo accedendo attraverso l’applicazione informatica i dati sono presentati in chiaro.

Per ulteriori informazioni relative al trattamento dei dati del Segnalante e delle persone coinvolte consultare l’informativa Privacy.

Ai segnalanti si applicano le misure di protezione previste dal D. lgs n. 24 del 10 marzo 2023 (normativa sul “Whistleblowing”), tali misure non si applicano in caso di segnalazioni che riguardino contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Si precisa che la normativa lascia impregiudicata la responsabilità penale, civile e disciplinare del Segnalante nell’ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi degli art. 368 e 595 del Codice penale e dell’art. 2043 del Codice civile.